La legge anticorruzione: L. 6 novembre 2012, n. 190
La L. 190/2012 dà attuazione, tra l'altro, alla Convenzione ONU contro la corruzione (Merida, 2003) e costruisce un sistema di prevenzione su due livelli: nazionale e di singola amministrazione.
- Piano nazionale anticorruzione (PNA): adottato dall'ANAC, triennale con aggiornamento annuale; è atto di indirizzo per i piani delle amministrazioni.
- RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza): individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. Le misure discriminatorie contro di lui si segnalano all'ANAC. Segnala le disfunzioni all'organo di indirizzo e all'OIV.
- L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici anticorruzione; la pianificazione è adottata su proposta del RPCT e non può essere affidata a soggetti esterni.
- Il piano individua le attività a più elevato rischio, i meccanismi di formazione e controllo, gli obblighi di informazione. Il RPCT verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano, verifica con il dirigente la rotazione negli uffici a rischio e individua il personale da formare.
- Entro il 15 dicembre il RPCT trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo la relazione annuale e la pubblica sul sito.
- Se c'è un reato di corruzione accertato con sentenza definitiva, il RPCT risponde, salvo che provi di aver predisposto il piano prima del fatto e di aver vigilato sul suo funzionamento.
- La violazione delle misure del piano da parte dei dipendenti è illecito disciplinare. L'OIV verifica la coerenza tra obiettivi anticorruzione e documenti di programmazione.
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