L'azienda sanitaria locale
Con il D.Lgs. 502/1992 le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale (art. 3, c. 1-bis). L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati da un atto aziendale di diritto privato, adottato dal direttore generale nel rispetto dei principi regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica.
Gli organi: tre, non di più
Art. 3, c. 1-quater: sono organi dell'azienda il direttore generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario non sono organi: coadiuvano il direttore generale.
Il direttore generale
- Ha tutti i poteri di gestione e la rappresentanza dell'azienda; è responsabile della gestione complessiva; adotta l'atto aziendale; nomina i responsabili delle strutture operative, il direttore amministrativo e il direttore sanitario.
- Deve motivare i provvedimenti adottati in difformità dal parere del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del consiglio dei sanitari.
- Vacanza, assenza o impedimento: funzioni al direttore amministrativo o sanitario su delega o, senza delega, al più anziano per età. Se l'assenza dura oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
- La nomina va fatta nel termine perentorio di 60 giorni dalla vacanza (art. 3-bis, c. 2).