Il codice dei contratti pubblici
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è il codice vigente, corretto dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209. Le aziende sanitarie lo applicano ogni volta che comprano farmaci, dispositivi, servizi di pulizia o di mensa, o fanno lavori. Le definizioni stanno nell'allegato I.1.
I principi (artt. 1-12)
- Risultato (art. 1): affidare ed eseguire il contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza è funzionale al risultato. È attuazione del buon andamento ed è criterio prioritario per la discrezionalità, per valutare la responsabilità del personale e attribuire gli incentivi.
- Fiducia (art. 2): reciproca fiducia tra amministrazione, funzionari e operatori; valorizza l'autonomia decisionale dei funzionari. Colpa grave: violazione di norme di diritto e di auto-vincoli, palese violazione di regole di prudenza e diligenza. Non è colpa grave seguire indirizzi giurisprudenziali prevalenti o pareri delle autorità competenti. Le stazioni appaltanti prevedono la copertura assicurativa dei rischi del personale.
- Accesso al mercato (art. 3): concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.
- Art. 4: le norme del codice si interpretano alla luce dei principi degli artt. 1, 2 e 3.
- Buona fede e affidamento (art. 5): valgono reciprocamente anche prima dell'aggiudicazione. L'affidamento non è incolpevole se l'illegittimità era agevolmente rilevabile; se l'aggiudicazione non spetta, il danno si limita ai pregiudizi economici effettivamente subiti.
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