Principi dell'attività amministrativa (art. 1)
La legge 7 agosto 1990, n. 241 vale per tutte le pubbliche amministrazioni, aziende sanitarie comprese. L'attività amministrativa persegue i fini della legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltre che dai principi dell'ordinamento europeo.
- Per gli atti non autoritativi la PA agisce secondo il diritto privato, salvo diversa disposizione di legge (c. 1-bis).
- I privati che svolgono attività amministrative rispettano gli stessi principi (c. 1-ter).
- Divieto di aggravamento: il procedimento si complica solo per straordinarie e motivate esigenze dell'istruttoria (c. 2). Esempio: un'ASL che chiede documenti non necessari viola questo principio.
- Rapporti cittadino-PA improntati a collaborazione e buona fede (c. 2-bis).
Il dovere di concludere e i termini (art. 2)
- Se il procedimento parte da un'istanza o va avviato d'ufficio, la PA deve concluderlo con un provvedimento espresso; se la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, basta un provvedimento in forma semplificata.
- Termine generale per amministrazioni statali ed enti pubblici nazionali: 30 giorni. Con appositi atti si fissano termini fino a 90 giorni e, per casi particolari, fino a 180 giorni (esclusi cittadinanza e immigrazione).
- Decorrenza: dall'avvio d'ufficio o dal ricevimento della domanda. Sospensione: una sola volta, per non più di 30 giorni, per acquisire informazioni non già in possesso della PA.
- Tutela contro il silenzio: codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010). Il ritardo pesa sulla performance e sulla responsabilità disciplinare e contabile.
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