Il lavoro pubblico privatizzato
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina il lavoro alle dipendenze delle PA. Le aziende e gli enti del SSN sono amministrazioni pubbliche (art. 1, c. 2), quindi l'assistente e il collaboratore amministrativo di un'ASL hanno un rapporto privatizzato, regolato dal contratto.
- Finalità (art. 1): accrescere l'efficienza, razionalizzare il costo del lavoro, valorizzare le risorse umane.
- Fonti (art. 2): codice civile e leggi sul lavoro subordinato nell'impresa; i rapporti individuali sono regolati contrattualmente.
- Restano in regime di diritto pubblico (art. 3): magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, militari e forze di polizia, carriera diplomatica e prefettizia, vigili del fuoco, professori universitari, tra gli altri.
- Separazione tra politica e gestione (art. 4): gli organi di governo esercitano l'indirizzo politico-amministrativo (obiettivi, priorità, piani); ai dirigenti spetta l'adozione degli atti, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con responsabilità in via esclusiva. Deroghe solo espressamente, per legge.
- Le misure di gestione dei rapporti di lavoro si adottano con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5).
Reclutamento
- Art. 35: assunzione con procedure selettive che garantiscano l'accesso dall'esterno; per i profili con la sola scuola dell'obbligo, avviamento dai centri per l'impiego; categorie protette (L. 68/1999) di norma per chiamata numerica.
- Principi: adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità, meccanismi oggettivi e trasparenti, pari opportunità, commissioni esclusivamente di esperti, senza componenti politici o rappresentanti sindacali.
- Graduatorie vigenti per due anni dall'approvazione (art. 35, c. 5-ter).
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